Art. 3. Processo di valutazione integrata e sue fasi 1. La valutazione integrata e' il processo che evidenzia, all'interno della formazione del piano o programma, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere. 2. Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista, la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE. 3. Il processo di valutazione integrata prevede la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale alle varie fasi e la messa a disposizione delle informazioni ad esse relative. 4. Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi: a) valutazione relativa alla proposta iniziale del piano o programma ed al suo processo di formazione, di cui al capo II. La prima fase della valutazione si conclude con l'adozione da parte della giunta regionale della proposta iniziale di piano o programma e la sua presentazione al consiglio regionale per la definizione degli eventuali indirizzi; b) valutazione relativa alla proposta intermedia del piano o programma, di cui al Capo III. La seconda fase della valutazione si conclude, al termine dei processi di partecipazione e consultazione, con l'adozione da parte della giunta regionale della proposta finale del piano o programma e con la sua presentazione al consiglio regionale per l'approvazione. 5. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale ai sensi dell'Art. 4 la giunta regionale, nel provvedimento di adozione della proposta finale del piano o programma, esamina distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tiene conto ai fini della decisione.