Art. 3.
            Processo di valutazione integrata e sue fasi
    1.  La  valutazione  integrata  e'  il  processo  che  evidenzia,
all'interno  della  formazione  del  piano  o  programma, le coerenze
interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione
degli   effetti   attesi   che  ne  derivano  sul  piano  ambientale,
territoriale,  economico, sociale e sulla salute umana, con un ottica
trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.
    2.  Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista,
la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE.
    3. Il processo di valutazione integrata prevede la partecipazione
di  soggetti  esterni all'amministrazione regionale alle varie fasi e
la messa a disposizione delle informazioni ad esse relative.
    4. Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi:
      a) valutazione  relativa  alla  proposta  iniziale  del piano o
programma  ed  al  suo  processo di formazione, di cui al capo II. La
prima  fase  della  valutazione  si  conclude con l'adozione da parte
della giunta regionale della proposta iniziale di piano o programma e
la  sua presentazione al consiglio regionale per la definizione degli
eventuali indirizzi;
      b) valutazione  relativa  alla  proposta intermedia del piano o
programma,  di  cui al Capo III. La seconda fase della valutazione si
conclude,  al termine dei processi di partecipazione e consultazione,
con  l'adozione da parte della giunta regionale della proposta finale
del  piano  o  programma  e  con  la  sua  presentazione al consiglio
regionale per l'approvazione.
    5.  Nel  caso  di  piani  e  programmi  sottoposti  a valutazione
ambientale   ai   sensi   dell'Art.   4   la  giunta  regionale,  nel
provvedimento   di   adozione  della  proposta  finale  del  piano  o
programma,   esamina   distintamente   gli   esiti  del  processo  di
valutazione  integrata  e gli esiti della valutazione ambientale e ne
tiene conto ai fini della decisione.