Art. 4. Ambito di applicazione della valutazione ambientale 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 1 del presente regolamento, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi indicati al comma 2, compresi quelli cofinanziati dall'Unione europea, nonche', qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui al comma 3. 2. Sono sottoposti a valutazione ambientale, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 lettera b) per gli strumenti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale: a) i piani e programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti: 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale, della destinazione dei suoli; 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale. b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 3. Sono sottoposti a valutazione ambientale, previa verifica preventiva di cui all'Art. 12 al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente: a) i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi e le relative modifiche; b) i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale; c) le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2. 4. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 3, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono messe a disposizione del pubblico e sono contenute nel rapporto di valutazione definito al termine della fase di cui al capo II. 5. Il processo di valutazione ambientale costituisce per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione. 6. Sono esclusi dall'obbligo della valutazione ambientale, in coerenza con l'Art. 3 della direttiva 2001/42/CE: a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e di protezione civile; b) i piani e programmi finanziari e di bilancio.