Art. 4.
         Ambito di applicazione della valutazione ambientale
    1.  Ferme restando le disposizioni di cui all'Art. 1 del presente
regolamento,  sono  soggetti  a  valutazione  ambientale  i piani e i
programmi   indicati   al   comma 2,   compresi  quelli  cofinanziati
dall'Unione   europea,   nonche',   qualora   possano  avere  effetti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui
al comma 3.
    2.  Sono  sottoposti  a  valutazione  ambientale, ad eccezione di
quanto   previsto   al  comma 3  lettera b)  per  gli  strumenti  che
determinano l'uso di piccole aree a livello locale:
      a) i  piani  e  programmi  che  presentano  entrambi i seguenti
requisiti:
        1) concernono  i  settori  agricolo,  forestale, della pesca,
energetico,  industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione
territoriale, della destinazione dei suoli;
        2) contengono  la  definizione  del quadro di riferimento per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque
la  realizzazione  di  interventi  i  cui  progetti sono sottoposti a
valutazione  di impatto ambientale (VIA) secondo la normativa vigente
di livello comunitario, nazionale e regionale.
      b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone
di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e
quelli  classificati  come  siti  di  importanza  comunitaria  per la
protezione  degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai
sensi  degli  articoli 6  e 7 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio
1992   del  consiglio,  relativa  alla  conservazione  degli  habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
    3.  Sono  sottoposti  a  valutazione  ambientale, previa verifica
preventiva di cui all'Art. 12 al fine di determinare se possono avere
effetti significativi sull'ambiente:
      a) i  piani  e  programmi, diversi da quelli di cui al comma 2,
contenenti   la   definizione   del   quadro   di   riferimento   per
l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque
la realizzazione di opere ed interventi e le relative modifiche;
      b) i  piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso
di piccole aree a livello locale;
      c) le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2.
    4.  Le  conclusioni  adottate  ai  sensi del comma 3, comprese le
motivazioni  del  mancato  esperimento  della valutazione ambientale,
sono  messe a disposizione del pubblico e sono contenute nel rapporto
di  valutazione  definito  al  termine  della fase di cui al capo II.
    5.  Il processo di valutazione ambientale costituisce per i piani
o  i  programmi  rientranti  nel  suo  ambito  di applicazione, parte
integrante del procedimento ordinario di approvazione.
    6.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della valutazione ambientale, in
coerenza con l'Art. 3 della direttiva 2001/42/CE:
      a) i  piani  e  programmi  destinati  esclusivamente a scopo di
difesa nazionale e di protezione civile;
      b) i piani e programmi finanziari e di bilancio.