Art. 5.
                          Organi competenti
    1. Il dirigente responsabile:
      a) redige la proposta iniziale, intermedia e finale del piano o
programma;
      b) predispone   gli  atti  per  l'attivazione  delle  forme  di
partecipazione  di  cui  all'Art. 6, comma 1, lettera a), individua e
attiva  le  forme  di  partecipazione  di  cui  all'Art.  6, comma 1,
lettera b)  secondo  le  modalita'  di cui all'Art. 6, comma 4 e, nel
caso  di  strumenti  di pianificazione territoriale, procede ai sensi
dell'Art. 8;
      c) effettua  la  verifica  preventiva  ai  sensi  dell'Art. 12,
commi 1  e 2,  l'analisi  di  fattibilita'  di  cui  all'Art.  10, la
valutazione di coerenza esterna di cui all'Art. 11, la valutazione di
coerenza  interna  di  cui  all'Art.  17,  l'analisi  di fattibilita'
finanziaria  di cui all'Art. 18 e la valutazione degli effetti attesi
di cui all'Art. 19;
      d) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione
in itinere ed ex post di cui all'Art. 20;
      e) elabora  il  rapporto  di valutazione relativo alla prima ed
alla seconda fase della valutazione integrata;
      f) elabora  il  rapporto  ambientale,  per  i piani e programmi
soggetti a valutazione ambientale;
      g) provvede    agli    adempimenti   necessari   a   realizzare
l'informazione  e  la  consultazione  del  pubblico e delle autorita'
competenti  in materia ambientale ai sensi dell'Art. 7, ai fini della
valutazione ambientale ove prescritta;
      h) redige la dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione
ambientale ove prescritta.
    2. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV)
svolge  le  funzioni  di  coordinamento  dei  processi di valutazione
integrata, cosi' come previsto dall'Art. 16-bis della legge regionale
n.  49/1999,  e  di  valutazione  ambientale  di  cui  alla direttiva
2001/42/CE,   in   termini  di  supporto  metodologico  al  dirigente
responsabile e di istruttoria per la validazione delle varie fasi del
processo  di  valutazione,  ai  fini  delle  successive decisioni del
comitato   tecnico   della   programmazione  (CTP).      3.  Il  NURV
predispone  altresi'  gli  eventuali  aggiornamenti alle modalita' di
partecipazione  di  cui  all'Art.  6, comma 4, e delle procedure, dei
modelli e degli indicatori di cui all'Art. 19 comma 2.
    4.  Il  CTP verifica le coerenze e le conformita' dello strumento
di  programmazione  proposto,  sulla base dell'istruttoria svolta dal
NURV.  Esprime  inoltre parere sugli atti elaborati dal NURV ai sensi
del comma 3 ai fini dell'avvio della procedura di approvazione.