Art. 5. Organi competenti 1. Il dirigente responsabile: a) redige la proposta iniziale, intermedia e finale del piano o programma; b) predispone gli atti per l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'Art. 6, comma 1, lettera a), individua e attiva le forme di partecipazione di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b) secondo le modalita' di cui all'Art. 6, comma 4 e, nel caso di strumenti di pianificazione territoriale, procede ai sensi dell'Art. 8; c) effettua la verifica preventiva ai sensi dell'Art. 12, commi 1 e 2, l'analisi di fattibilita' di cui all'Art. 10, la valutazione di coerenza esterna di cui all'Art. 11, la valutazione di coerenza interna di cui all'Art. 17, l'analisi di fattibilita' finanziaria di cui all'Art. 18 e la valutazione degli effetti attesi di cui all'Art. 19; d) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all'Art. 20; e) elabora il rapporto di valutazione relativo alla prima ed alla seconda fase della valutazione integrata; f) elabora il rapporto ambientale, per i piani e programmi soggetti a valutazione ambientale; g) provvede agli adempimenti necessari a realizzare l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorita' competenti in materia ambientale ai sensi dell'Art. 7, ai fini della valutazione ambientale ove prescritta; h) redige la dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione ambientale ove prescritta. 2. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) svolge le funzioni di coordinamento dei processi di valutazione integrata, cosi' come previsto dall'Art. 16-bis della legge regionale n. 49/1999, e di valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE, in termini di supporto metodologico al dirigente responsabile e di istruttoria per la validazione delle varie fasi del processo di valutazione, ai fini delle successive decisioni del comitato tecnico della programmazione (CTP). 3. Il NURV predispone altresi' gli eventuali aggiornamenti alle modalita' di partecipazione di cui all'Art. 6, comma 4, e delle procedure, dei modelli e degli indicatori di cui all'Art. 19 comma 2. 4. Il CTP verifica le coerenze e le conformita' dello strumento di programmazione proposto, sulla base dell'istruttoria svolta dal NURV. Esprime inoltre parere sugli atti elaborati dal NURV ai sensi del comma 3 ai fini dell'avvio della procedura di approvazione.