Art. 6.
        Forme di partecipazione per la valutazione integrata
    1.  La  partecipazione  alla  valutazione  integrata  dei piani e
programmi si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:
      a) il   confronto   e   la   concertazione   con   i   soggetti
istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, nelle
forme  previste  dai  protocolli  firmati  dalla giunta regionale, ed
eventuali   altri   soggetti  specificamente  individuati,  ai  sensi
dell'Art. 15 della legge regionale n. 49/1999;
      b) l'informazione   al   pubblico,   attraverso   attivita'  di
comunicazione   esterna   nel   corso  del  processo  di  valutazione
assicurando   la   visibilita'   dei   processi  rilevanti  ai  fini'
dell'informazione e partecipazione.
    2. L'informazione al pubblico relativa al processo di valutazione
integrata  deve  assicurare  l'accessibilita' dei contenuti a tutti i
soggetti  coinvolti  nel  processo di partecipazione, nell'ambito del
quadro  normativo  esistente  e  nel  rispetto dei protocolli firmati
dalla  giunta  regionale; si realizza in via preferenziale attraverso
gli  strumenti  telematici,  nonche'  tramite gli avvisi pubblici, le
pubblicazioni,  gli uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro
adeguato  strumento  di  comunicazione.      3.  Le persone fisiche o
giuridiche,  le  associazioni,  le  organizzazioni  o gruppi, possono
presentare   le  proprie  osservazioni  sui  contenuti  dell'atto  di
programmazione,   entro   termini   congrui  definiti  dal  dirigente
responsabile  in  modo tale da garantire un'effettiva opportunita' di
esprimersi.
    4. Le modalita' di attivazione e svolgimento della partecipazione
sono definite con deliberazione della giunta regionale.
    5.  Della  messa  a  disposizione  degli  atti viene data notizia
tramite avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
    6. Nell'iter decisionale sono inseriti e valutati gli esiti della
partecipazione.