Art. 6. Forme di partecipazione per la valutazione integrata 1. La partecipazione alla valutazione integrata dei piani e programmi si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso: a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, nelle forme previste dai protocolli firmati dalla giunta regionale, ed eventuali altri soggetti specificamente individuati, ai sensi dell'Art. 15 della legge regionale n. 49/1999; b) l'informazione al pubblico, attraverso attivita' di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione assicurando la visibilita' dei processi rilevanti ai fini' dell'informazione e partecipazione. 2. L'informazione al pubblico relativa al processo di valutazione integrata deve assicurare l'accessibilita' dei contenuti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione, nell'ambito del quadro normativo esistente e nel rispetto dei protocolli firmati dalla giunta regionale; si realizza in via preferenziale attraverso gli strumenti telematici, nonche' tramite gli avvisi pubblici, le pubblicazioni, gli uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione. 3. Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o gruppi, possono presentare le proprie osservazioni sui contenuti dell'atto di programmazione, entro termini congrui definiti dal dirigente responsabile in modo tale da garantire un'effettiva opportunita' di esprimersi. 4. Le modalita' di attivazione e svolgimento della partecipazione sono definite con deliberazione della giunta regionale. 5. Della messa a disposizione degli atti viene data notizia tramite avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 6. Nell'iter decisionale sono inseriti e valutati gli esiti della partecipazione.