Art. 7.
             Consultazioni per la valutazione ambientale
    1.   Il   processo  specifico  di  consultazione  previsto  dalla
direttiva  2001/42/CE  e'  finalizzato all'acquisizione dei pareri da
parte delle autorita' competenti in materia ambientale e del pubblico
ed e' svolto in modo coordinato con le forme di partecipazione per la
valutazione   integrata   previste   dall'Art.  6.  Nel  rapporto  di
valutazione   sono   indicate  le  autorita'  competenti  in  materia
ambientale,  le modalita' e gli strumenti di partecipazione, compresi
i  luoghi,  virtuali  e fisici, dove l'informazione e' disponibile ed
accessibile.
    2.  Ai  fini  del  presente articolo sono autorita' competenti in
materia  ambientale  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane,  gli  enti  parco  e le soprintendenze ai beni ambientali ed
archeologici  il  cui  territorio  risulti  anche  solo  parzialmente
interessato   dal  piano  o  programma  o  dagli  effetti  della  sua
attuazione.  Il  dirigente  responsabile  individua  caso per caso le
ulteriori   autorita'  da  consultare,  in  funzione  delle  relative
competenze amministrative.
    3.   Per   lo   svolgimento  delle  consultazioni  sono  messi  a
disposizione:
      a) la proposta intermedia di piano o programma;
      b) il rapporto di valutazione;
      c) il rapporto ambientale.
    4.  I documenti di cui al comma 3 sono inviati per via telematica
a  tutte  le  autorita'  competenti in materia ambientale.     5. Nel
caso  di piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale, nella
fase  di  avvio del processo di partecipazione di cui all'Art. 15, le
autorita'  competenti  in  materia ambientale sono consultate ai fini
della  determinazione  della  portata delle informazioni da includere
nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio. Le autorita'
competenti in materia ambientale sono sentite anche nell'ambito della
verifica preventiva per la valutazione ambientale di cui all'Art. 12.