Art. 7. Consultazioni per la valutazione ambientale 1. Il processo specifico di consultazione previsto dalla direttiva 2001/42/CE e' finalizzato all'acquisizione dei pareri da parte delle autorita' competenti in materia ambientale e del pubblico ed e' svolto in modo coordinato con le forme di partecipazione per la valutazione integrata previste dall'Art. 6. Nel rapporto di valutazione sono indicate le autorita' competenti in materia ambientale, le modalita' e gli strumenti di partecipazione, compresi i luoghi, virtuali e fisici, dove l'informazione e' disponibile ed accessibile. 2. Ai fini del presente articolo sono autorita' competenti in materia ambientale le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, gli enti parco e le soprintendenze ai beni ambientali ed archeologici il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione. Il dirigente responsabile individua caso per caso le ulteriori autorita' da consultare, in funzione delle relative competenze amministrative. 3. Per lo svolgimento delle consultazioni sono messi a disposizione: a) la proposta intermedia di piano o programma; b) il rapporto di valutazione; c) il rapporto ambientale. 4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati per via telematica a tutte le autorita' competenti in materia ambientale. 5. Nel caso di piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale, nella fase di avvio del processo di partecipazione di cui all'Art. 15, le autorita' competenti in materia ambientale sono consultate ai fini della determinazione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio. Le autorita' competenti in materia ambientale sono sentite anche nell'ambito della verifica preventiva per la valutazione ambientale di cui all'Art. 12.