Art. 10.
Modifiche  all'Art.  9  della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40
recante:   Interventi  regionali  per  promuovere  l'educazione  alla
 legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
    1.  L'Art.  9  della  legge  regionale 12 novembre 2004, n. 40 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  9 (Celebrazione della Giornata regionale per la legalita).
-  1.  La  Regione  Abruzzo  promuove  la  celebrazione annuale della
"Giornata   regionale   per   la  legalita'"  al  fine  di  sostenere
l'educazione,  l'informazione  e  la  sensibilizzazione in materia di
legalita' su tutto il territorio abruzzese.
    La   Regione  Abruzzo,  in  occasione  della  celebrazione  della
"Giornata  regionale  per  la  legalita'"  organizza  manifestazioni,
convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della
legalita'.
    2.  La giunta regionale individua la data piu' appropriata per la
celebrazione  della "Giornata regionale per la legalita'", stabilisce
le  modalita' attuative per la sua organizzazione, indicando la quota
parte  dello  stanziamento,  di cui al comma 5 del presente articolo,
sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Forum regionale
per la Sicurezza urbana, di cui all'Art. 10 comma 3, lettera b).
    3.  Il  programma  delle  iniziative  e'  curato  dalla direzione
riforme  istituzionali  -  enti  locali  -  controlli che, in fase di
predisposizione  dello  stesso puo' avvalersi della collaborazione di
enti  ed  associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza
nel campo dell'educazione alla legalita'.
    4.  All'onere  derivante  dai commi che precedono si provvede con
quota  parte dello stanziamento, annualmente determinato con legge di
bilancio,    iscritto    nell'ambito   della   U.P.B.   14.02.001   -
capitolo 122340,   denominato:   interventi   per  la  sicurezza  dei
cittadini».