Art. 10. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. 1. L'Art. 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Celebrazione della Giornata regionale per la legalita). - 1. La Regione Abruzzo promuove la celebrazione annuale della "Giornata regionale per la legalita'" al fine di sostenere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalita' su tutto il territorio abruzzese. La Regione Abruzzo, in occasione della celebrazione della "Giornata regionale per la legalita'" organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalita'. 2. La giunta regionale individua la data piu' appropriata per la celebrazione della "Giornata regionale per la legalita'", stabilisce le modalita' attuative per la sua organizzazione, indicando la quota parte dello stanziamento, di cui al comma 5 del presente articolo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Forum regionale per la Sicurezza urbana, di cui all'Art. 10 comma 3, lettera b). 3. Il programma delle iniziative e' curato dalla direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli che, in fase di predisposizione dello stesso puo' avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell'educazione alla legalita'. 4. All'onere derivante dai commi che precedono si provvede con quota parte dello stanziamento, annualmente determinato con legge di bilancio, iscritto nell'ambito della U.P.B. 14.02.001 - capitolo 122340, denominato: interventi per la sicurezza dei cittadini».