Art. 11.
Modifiche  all'Art.  10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40
recante:   Interventi  regionali  per  promuovere  l'educazione  alla
 legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
    1.  L'Art.  10  della  legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  10  -  (Istituzione  del  Forum regionale per la sicurezza
urbana).  -  1.  E'  istituito  il  Forum  regionale per la Sicurezza
Urbana,  costituito con decreto del Presidente della giunta regionale
e formato:
      a)  dal  componente  della  giunta  regionale,  con delega alle
autonomie locali, con funzioni di Presidente;
      b) da tre consiglieri regionali;
      c) dai quattro Presidenti delle province d'Abruzzo;
      d) dai sindaci delle citta' capoluogo;
      e) da  un rappresentante dell'ANCI, da uno della Legautonomie e
da uno dell'UNCEM.
    2. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana rappresenta la sede
della  concertazione  tra Regione Abruzzo e Enti locali in materia di
politiche sulla Sicurezza.
    3.  Il  Forum  regionale per la Sicurezza Urbana, avvalendosi del
Comitato  Scientifico  regionale,  istituito  dall'Art.  6, svolge le
seguenti funzioni:
      a) e'  organo  consultivo  della giunta regionale in materia di
sicurezza del territorio;
      b) a  tal  fine  attiva  la  cooperazione  tra  le  istituzioni
pubbliche,  le  parti  sociali  e  gli  organi  di Stato operanti nel
settore  della  Sicurezza  del  Territorio  per un completo esame dei
fenomeni di illegalita' e di devianza sociale;
      c) esprime  pareri  obbligatori, ma non vincolanti, alla giunta
regionale  in  merito ad ambiti d' intervento, criteri e modalita' di
finanziamento  dei  progetti  secondo  quanto  disposto  dall'Art. 4,
comma 2,  ed  in  merito alle modalita' di attuazione della «Giornata
regionale per la legalita», di cui all'Art. 9.»