Art. 11. Modifiche all'Art. 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. 1. L'Art. 10 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 - (Istituzione del Forum regionale per la sicurezza urbana). - 1. E' istituito il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, costituito con decreto del Presidente della giunta regionale e formato: a) dal componente della giunta regionale, con delega alle autonomie locali, con funzioni di Presidente; b) da tre consiglieri regionali; c) dai quattro Presidenti delle province d'Abruzzo; d) dai sindaci delle citta' capoluogo; e) da un rappresentante dell'ANCI, da uno della Legautonomie e da uno dell'UNCEM. 2. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana rappresenta la sede della concertazione tra Regione Abruzzo e Enti locali in materia di politiche sulla Sicurezza. 3. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, avvalendosi del Comitato Scientifico regionale, istituito dall'Art. 6, svolge le seguenti funzioni: a) e' organo consultivo della giunta regionale in materia di sicurezza del territorio; b) a tal fine attiva la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi di Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalita' e di devianza sociale; c) esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, alla giunta regionale in merito ad ambiti d' intervento, criteri e modalita' di finanziamento dei progetti secondo quanto disposto dall'Art. 4, comma 2, ed in merito alle modalita' di attuazione della «Giornata regionale per la legalita», di cui all'Art. 9.»