Art. 12. Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 1. Il comma 4-bis dell'Art. 1 della legge regionale n. 9/2000 e' sostituito dal seguente: «4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario «esperti avvocati» che espletano tutte le attivita' dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessita' di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati».