Art. 12.
        Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9
    1.  Il comma 4-bis dell'Art. 1 della legge regionale n. 9/2000 e'
sostituito dal seguente:
    «4-bis.   Al   fine  di  migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia
dell'Avvocatura  regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti
dell'organico  previsto  e  fermo  restando  la dipendenza funzionale
dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il
profilo professionale di funzionario «esperti avvocati» che espletano
tutte  le  attivita'  dell'Avvocatura  regionale  di  cui al comma 4,
pertinenti  alle  direzioni  di  appartenenza.  Gli  esperti avvocati
espletano   inoltre   le   funzioni   amministrative  di  particolare
complessita'  di  competenza  delle  direzioni  e  dei  servizi della
stessa, a cui sono assegnati».