Art. 14. Modifiche e integrazioni all'Art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 e' aggiunto il seguente: «3-bis. La giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalita' per l'erogazione alle comunita' Montane delle risorse di cui ai commi 2 e 3».