Art. 14.
                Modifiche e integrazioni all'Art. 14
             della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6
    1.  Dopo il comma 3 dell'Art. 14 della legge regionale 8 febbraio
2005, n. 6 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  La  giunta  regionale,  con  proprio  atto, stabilisce i
criteri  e le modalita' per l'erogazione alle comunita' Montane delle
risorse di cui ai commi 2 e 3».