Art. 15. Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti Locali) 1. Al primo comma dell'Art. 2 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - enti locali) e successive modifiche e integrazioni e' apportata la seguente modifica: «1. Alla lettera c) del primo comma dell'Art. 2 della legge regionale 18 aprile 1996, n. 21 dopo le parole «dell'Unione comuni montani (U.N.C.E.M.)» sono aggiunte le seguenti «della Lega delle autonomie locali».