Art. 15.
        Modifiche alla legge regionale 18 aprile 1996, n. 21
   (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti Locali)
    1.  Al  primo  comma dell'Art.  2 della legge regionale 18 aprile
1996,  n.  21 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - enti
locali)  e  successive  modifiche  e  integrazioni  e'  apportata  la
seguente modifica:
    «1.  Alla  lettera c)  del  primo  comma dell'Art.  2 della legge
regionale  18 aprile  1996,  n. 21 dopo le parole «dell'Unione comuni
montani  (U.N.C.E.M.)»  sono  aggiunte  le seguenti «della Lega delle
autonomie locali».