Art. 16.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 2000, n. 95
    1.   All'Art.  5,  comma 4,  lettera  b)  della  legge  regionale
18 maggio  2000, n. 95 le parole «il 5%» sono sostituite dalle parole
«il 10%».
    2.  All'Art.  5  della  legge  regionale  18 maggio 2000, n. 95 i
commi 4, lettera c) e 10 sono abrogati.