Art. 16. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 1. All'Art. 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 le parole «il 5%» sono sostituite dalle parole «il 10%». 2. All'Art. 5 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95 i commi 4, lettera c) e 10 sono abrogati.