Art. 17. Destinazione risorse progetti pilota 1. Per l'esercizio finanziario 2006 la quota del 5% delle risorse relative al «Fondo della montagna per gli interventi speciali» di cui all'Art. 5, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95, derivante dall'approvazione della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 recante: I provvedimento di variazione alle leggi regionale n. 46 e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria) e' destinata al finanziamento dei progetti pilota di cui all'Art. 48 della legge regionale 18 maggio 2000, n. 95.