Art. 17.
                Destinazione risorse progetti pilota
    1. Per l'esercizio finanziario 2006 la quota del 5% delle risorse
relative al «Fondo della montagna per gli interventi speciali» di cui
all'Art. 5, comma 4, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2000,
n.  95,  derivante  dall'approvazione della legge regionale 25 agosto
2006,  n.  29  recante:  I  provvedimento  di  variazione  alle leggi
regionale  n.  46  e 47/2005 (Bilancio e Finanziaria) e' destinata al
finanziamento  dei  progetti  pilota  di  cui all'Art. 48 della legge
regionale 18 maggio 2000, n. 95.