Art. 19.
  Modifica dell'Art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29
    1.  L'Art.  44  della  legge  regionale  25 agosto 2006 n. 29, e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 44 (Interventi per il consolidamento di siti produttivi). -
«1.  Al fine di accrescerne il patrimonio per il raggiungimento delle
proprie  finalita'  istituzionali  e'  costituito  limite  di impegno
decennale  a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (Aquila), a
valere  sul  capitolo  di nuova istituzione 282455 - U.P.B. 08.02.020
denominato:  Interventi  per  il consolidamento di siti produttivi di
Euro 300.000,00 annui.
    2.  Il  contributo  pluriennale  di cui al comma 1 e' finalizzato
all'assunzione di un mutuo le cui risorse sono destinate all'acquisto
di  siti  da  destinare  ad  attivita'  produttive  nell'ambito delle
finalita' di sviluppo industriale perseguite.
    3.  La  giunta  regionale, su proposta della competente direzione
Attivita'   Produttive,   detta   i   necessari   indirizzi   per  la
pianificazione degli interventi di cui al presente articolo.
    4.  Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed
iscritto  sul  pertinente  capitolo  con  legge di bilancio, ai sensi
della  legge regionale n. 3/2002 recante: ordinamento contabile della
Regione Abruzzo.