Art. 19. Modifica dell'Art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 29 1. L'Art. 44 della legge regionale 25 agosto 2006 n. 29, e' sostituito dal seguente: «Art. 44 (Interventi per il consolidamento di siti produttivi). - «1. Al fine di accrescerne il patrimonio per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali e' costituito limite di impegno decennale a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (Aquila), a valere sul capitolo di nuova istituzione 282455 - U.P.B. 08.02.020 denominato: Interventi per il consolidamento di siti produttivi di Euro 300.000,00 annui. 2. Il contributo pluriennale di cui al comma 1 e' finalizzato all'assunzione di un mutuo le cui risorse sono destinate all'acquisto di siti da destinare ad attivita' produttive nell'ambito delle finalita' di sviluppo industriale perseguite. 3. La giunta regionale, su proposta della competente direzione Attivita' Produttive, detta i necessari indirizzi per la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo. 4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento e' determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale n. 3/2002 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo.