Art. 2. Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali 1. La Regione, al fine di procedere nella promozione e nello sviluppo delle autonomie locali, nella attuazione delle riforme istituzionali e nel conferimento delle funzioni amministrative agli Enti locali e autonomie funzionali, nei rispetto del principio di sussidiarieta' verticale ed orizzontale, assicura alla direzione competente le risorse necessarie per la realizzazione di studi, ricerche e attivita' connesse alla divulgazione delle conoscenze ed altre azioni finalizzate alla crescita del sistema delle autonomie locali. 2. Agli oneri valutati, per l'anno 2006, in Euro 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 121301 di nuova istituzione U.P.B. 14.01.002 denominato: «Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali» la cui copertura finanziaria e' assicurata mediante contemporanea diminuzione di pari importo sul Cap. 11465 UPB 02.01.005 denominato: «Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali».