Art. 2.
    Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali
    1.  La  Regione,  al  fine  di procedere nella promozione e nello
sviluppo  delle  autonomie  locali,  nella  attuazione  delle riforme
istituzionali  e  nel conferimento delle funzioni amministrative agli
Enti  locali  e  autonomie  funzionali, nei rispetto del principio di
sussidiarieta'  verticale  ed  orizzontale,  assicura  alla direzione
competente  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione di studi,
ricerche  e  attivita' connesse alla divulgazione delle conoscenze ed
altre  azioni  finalizzate  alla crescita del sistema delle autonomie
locali.
    2.  Agli  oneri  valutati, per l'anno 2006, in Euro 150.000,00 si
provvede   mediante   lo   stanziamento  sul  Cap.  121301  di  nuova
istituzione  U.P.B. 14.01.002 denominato: «Interventi per il sostegno
del  sistema  delle autonomie locali» la cui copertura finanziaria e'
assicurata  mediante  contemporanea  diminuzione  di pari importo sul
Cap.  11465 UPB 02.01.005 denominato: «Oneri per la riscossione delle
tasse automobilistiche regionali».