Art. 20. Ricollocazione personale dei Consorzi agrari 1. Gli enti strumentali, le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale e le societa' a prevalente capitale pubblico non possono procedere all'assunzione di personale per i relativi profili, riparametrati dal Ministero della Funzione pubblica, con qualsiasi forma di tipologia contrattuale, se prima non esauriscono la ricollocazione del personale dei consorzi agrari dell'Abruzzo, in servizio dalla data del 10 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilita', secondo le modalita' di cui all'Art. 2 comma 23 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 16. 2. I soggetti di cui al comma 1, qualora si verifichi l'indisponibilita' del citato personale, non sono tenuti al rispetto del presente obbligo. 3. Eventuali atti contrari sono da considerarsi nulli.