Art. 20.
            Ricollocazione personale dei Consorzi agrari
    1.  Gli  enti  strumentali,  le  agenzie  regionali,  le  aziende
sanitarie,  i  consorzi  di  bonifica,  i  consorzi  per  lo sviluppo
industriale  e le societa' a prevalente capitale pubblico non possono
procedere   all'assunzione  di  personale  per  i  relativi  profili,
riparametrati  dal  Ministero  della Funzione pubblica, con qualsiasi
forma   di  tipologia  contrattuale,  se  prima  non  esauriscono  la
ricollocazione  del  personale  dei  consorzi agrari dell'Abruzzo, in
servizio  dalla  data del 10 gennaio 1997 e successivamente collocati
in  mobilita',  secondo le modalita' di cui all'Art. 2 comma 23 della
legge regionale 8 giugno 2006, n. 16.
    2.   I   soggetti   di  cui  al  comma 1,  qualora  si  verifichi
l'indisponibilita'  del citato personale, non sono tenuti al rispetto
del presente obbligo.
    3. Eventuali atti contrari sono da considerarsi nulli.