Art. 3. Istituzione del Fondo di solidarieta' per i piccoli comuni 1. La Regione puo' intervenire a favore dei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento, mediante l'istituzione di un fondo di solidarieta' teso a fronteggiare oneri imprevisti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, gia' disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale. 2. La giunta regionale, d'intesa con ANCI - UNCEM e LEGAUTONOMIE, con apposita delibera determina le modalita' di accesso al fondo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Per l'anno 2006 al Gap. 121542 U.P.B. 14.01.005 ridenominato: «Fondo di solidarieta' per i piccoli comuni» confluiscono le risorse del Cap. 11540 pari ad Euro 75.000,00.