Art. 3.
     Istituzione del Fondo di solidarieta' per i piccoli comuni
    1.  La  Regione  puo' intervenire a favore dei piccoli comuni con
popolazione  inferiore  ai  2.000  abitanti  sulla  base  dell'ultimo
censimento, mediante l'istituzione di un fondo di solidarieta' teso a
fronteggiare  oneri  imprevisti  e  urgenti  derivanti  da situazioni
imprevedibili   diverse   da   quelle   di  protezione  civile,  gia'
disciplinate  da  altre  leggi  regionali,  che  non  possono  essere
fronteggiate con le risorse del bilancio comunale.
    2. La giunta regionale, d'intesa con ANCI - UNCEM e LEGAUTONOMIE,
con  apposita  delibera  determina  le  modalita' di accesso al fondo
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  Per l'anno 2006 al Gap. 121542 U.P.B. 14.01.005 ridenominato:
«Fondo  di solidarieta' per i piccoli comuni» confluiscono le risorse
del Cap. 11540 pari ad Euro 75.000,00.