Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 recante: Norme in materia di riordino territoriale dei comuni Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni. 1. Dopo il comma 8 dell'Art. 9 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 sono inseriti i seguenti: «8-bis. In deroga al comma 1, le Unioni di comuni che all'entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del decreto ministeriale 1° settembre 2000, n. 318, conservano l'erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti. 8-ter. La giunta regionale d'intesa con la seconda commissione consiliare provvede a definire criteri e modalita' per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le unioni di comuni concertandoli con le associazioni regionali delle autonomie locali».