Art. 4.
Modifiche  ed  integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n.
143  recante:  Norme  in  materia di riordino territoriale dei comuni
Mutamenti  delle  circoscrizioni,  delle  denominazioni  e delle sedi
      comunali. Istituzione di nuovi comuni, unioni e fusioni.
    1.  Dopo il comma 8 dell'Art. 9 della legge regionale 17 dicembre
1997, n. 143 sono inseriti i seguenti:
    «8-bis. In deroga al comma 1, le Unioni di comuni che all'entrata
in  vigore  della  presente  legge  hanno  beneficiato dei contributi
erariali ai sensi del decreto ministeriale 1° settembre 2000, n. 318,
conservano   l'erogazione   del   contributo  stesso,  anche  se  non
raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti.
    8-ter.  La  giunta  regionale d'intesa con la seconda commissione
consiliare   provvede   a   definire   criteri  e  modalita'  per  la
ripartizione  dei contributi, a sostegno dell'associazionismo, fra le
unioni  di  comuni  concertandoli con le associazioni regionali delle
autonomie locali».