Art. 5.
Modifiche  all'Art.  2  della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40
recante:   Interventi  regionali  per  promuovere  l'educazione  alla
 legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
    1.  Le  lettere  a)  e c) del comma 1 dell'Art. 2 sono sostituite
dalle seguenti:
    «a)  sostiene  finanziariamente  la  realizzazione  dei  progetti
predisposti  da  comuni  singoli  o  associati,  Unioni  di  comuni e
Province;
    c) realizza     attivita'     di    sicurezza,    documentazione,
comunicazione,   informazione,   nonche'   intese   ed   accordi   di
collaborazione  con  gli  Organi  dello  Stato  e  con  enti pubblici
nazionali   e  locali  per  favorire  lo  scambio  di  conoscenze  ed
informazioni sui fenomeni della criminalita».