Art. 5. Modifiche all'Art. 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. 1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'Art. 2 sono sostituite dalle seguenti: «a) sostiene finanziariamente la realizzazione dei progetti predisposti da comuni singoli o associati, Unioni di comuni e Province; c) realizza attivita' di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione, nonche' intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalita».