Art. 6.
Modifiche  all'Art.  3  della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40
recante:   Interventi  regionali  per  promuovere  l'educazione  alla
 legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
    1.  L'Art.  3  della  legge  regionale 12 novembre 2004, n. 40 e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 3 (Progetti per la sicurezza). - 1. I progetti, finalizzati
a  garantire  una maggiore  sicurezza  per  i  cittadini, a prevenire
episodi   criminosi  e  ad  accrescere  la  cultura  della  legalita'
nell'ambito  del  risanamento  di zone ad alto tasso di criminalita',
devono riguardare:
      a)  istituzioni  di  presidi  decentrati  per lo svolgimento di
funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;
      b) potenziamento  della Polizia Locale mediante la dotazione di
impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza
(apparati   radio,  parco  automezzi,  apparato  tecnico-strumentale,
servizi informativi e telematici);
      c) allestimento   o   rinnovamento  delle  sale  operative  e/o
impianto satellitare a tutela degli operatori;
      d) attivazione dell'istituto del vigile di quartiere;
      e) difesa  dalla  violenza  nei  confronti  di donne, anziani e
bambini,   attraverso  il  controllo  di  giardini,  parchi,  scuole,
strutture sanitarie;
      f) assistenza alle vittime di reati;
      g)  gestione  associata  e  coordinata  dei  servizi di Polizia
Locale;
      h) dispersione  scolastica  ed  educazione  alla convivenza nel
rispetto del principio di legalita':
      i) prevenzione   e   riduzione  dei  danni  derivanti  da  atti
incivili.
    2.  Hanno  priorita' i progetti presentati dai comuni associati e
dalle Unioni di comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano
di  recupero sociale o dove e maggiormente presente l'influenza della
grande criminalita' organizzata;»