Art. 6. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. 1. L'Art. 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Progetti per la sicurezza). - 1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalita' nell'ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalita', devono riguardare: a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale; b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici); c) allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori; d) attivazione dell'istituto del vigile di quartiere; e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie; f) assistenza alle vittime di reati; g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale; h) dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalita': i) prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili. 2. Hanno priorita' i progetti presentati dai comuni associati e dalle Unioni di comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove e maggiormente presente l'influenza della grande criminalita' organizzata;»