Art. 7.
Modifiche  all'Art.  4  della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40
recante:   Interventi  regionali  per  promuovere  l'educazione  alla
 legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
    1.  L'Art.  4  della  legge  regionale  12 novembre 2004 n. 40 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  4  (Assegnazione  dei  contributi). - 1. Le domande per la
concessione  dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di
cui  agli  articoli 2  e 3, tenendo conto della popolazione residente
alla   data   del   31 dicembre  dell'anno  precedente  quello  della
richiesta, possono essere presentate da:
      a) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva
di almeno 8000 abitanti;
      b) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva
al  di  sotto di 8000 abitanti, nel solo caso in cui in almeno uno di
essi  si  siano  verificate,  nell'ultimo  anno,  gravi  emergenze di
criminalita' diffusa;
      c) Unioni di comuni montani e non montani e Province.
    2.  La  giunta  regionale, annualmente, approva, con proprio atto
deliberativo,  gli ambiti di intervento, i criteri e le modalita' per
il  finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio,
ma  non  vincolante,  espresso  dal  Forum regionale per la Sicurezza
urbana, istituito dall'Art. 10, comma 1.
    3.  Il  finanziamento  regionale  e'  concesso esclusivamente per
spese  di  progettazione e di esecuzione con l'esclusione delle spese
di personale.
    4.  La  direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli
effettua  l'istruttoria  dei progetti presentati, verificando la loro
conformita'  agli  articoli 3  e  4 della presente legge, per la loro
ammissibilita'.
    5.  Il  comitato  Scientifico  regionale,  istituito dall'Art. 6,
esamina  i  progetti  pervenuti ai sensi dell'Art. 7 comma 1, lettera
b).
    6. La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva la
graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti.
    7.   Il   contributo   regionale  viene  erogato,  con  determina
dirigenziale  del  servizio sicurezza del territorio - legalita', per
il  50%  a  seguito  della  comunicazione  da  parte dell'ente locale
all'avvio  del  progetto  e,  per  il  restante  50%, previa verifica
contabile  delle  spese  sostenute e documentate da una relazione del
dirigente   responsabile  dell'ente  locale  attestante  il  regolare
perseguimento  degli  obiettivi  programmati e la loro compatibilita'
finanziaria con il progetto approvato».