Art. 7. Modifiche all'Art. 4 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. 1. L'Art. 4 della legge regionale 12 novembre 2004 n. 40 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Assegnazione dei contributi). - 1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da: a) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva di almeno 8000 abitanti; b) comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva al di sotto di 8000 abitanti, nel solo caso in cui in almeno uno di essi si siano verificate, nell'ultimo anno, gravi emergenze di criminalita' diffusa; c) Unioni di comuni montani e non montani e Province. 2. La giunta regionale, annualmente, approva, con proprio atto deliberativo, gli ambiti di intervento, i criteri e le modalita' per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Forum regionale per la Sicurezza urbana, istituito dall'Art. 10, comma 1. 3. Il finanziamento regionale e' concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l'esclusione delle spese di personale. 4. La direzione riforme istituzionali - enti locali - controlli effettua l'istruttoria dei progetti presentati, verificando la loro conformita' agli articoli 3 e 4 della presente legge, per la loro ammissibilita'. 5. Il comitato Scientifico regionale, istituito dall'Art. 6, esamina i progetti pervenuti ai sensi dell'Art. 7 comma 1, lettera b). 6. La giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva la graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti. 7. Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del servizio sicurezza del territorio - legalita', per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell'ente locale all'avvio del progetto e, per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell'ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilita' finanziaria con il progetto approvato».