Art. 8.
Modifiche  all'Art.  6  della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40
recante:   Interventi  regionali  per  promuovere  l'educazione  alla
 legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
    1.  Al  comma 2  dell'Art.  6 sono soppresse le parole «e' organo
consultivo della giunta regionale ed».
    2. Il comma 5 dell'Art. 6 e' sostituito dal guente:
    «5. Con atto organizzativo la Giunta comunale stabilisce d'intesa
con  la  seconda  Commissione  consiliare,  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dal  comma 4,  i  requisiti  dei  componenti, i criteri, le
modalita' di nomina e i casi di revoca degli stessi».