Art. 8. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. 1. Al comma 2 dell'Art. 6 sono soppresse le parole «e' organo consultivo della giunta regionale ed». 2. Il comma 5 dell'Art. 6 e' sostituito dal guente: «5. Con atto organizzativo la Giunta comunale stabilisce d'intesa con la seconda Commissione consiliare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei componenti, i criteri, le modalita' di nomina e i casi di revoca degli stessi».