Art. 9.
Modifiche  all'Art.  7  della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40
recante:   Interventi  regionali  per  promuovere  l'educazione  alla
 legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini.
    1.  L'Art.  7  della  legge  regionale 12 novembre 2004, n. 40 e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  7  (Funzioni  del Comitato Scientifico Regionale). - 1. Il
Comitato, di cui all'Art. 6, svolge le seguenti funzioni:
      a) supporto  tecnico-scientifico  al  Forum  regionale  per  la
sicurezza  urbana, di cui all'Art. 10, con riferimento alle attivita'
di  competenza  del Forum, avvalendosi, a tal fine, dell'osservatorio
regionale  di  Polizia  Locale  di  cui alla legge regionale 2 agosto
1997, n. 83;
      b) esamina  i progetti, ammessi a seguito di istruttoria di cui
all'Art. 4, in merito alla conformita' degli stessi a quanto disposto
dalla   deliberazione   di  cui  all'Art.  4,  comma 2;  formula  una
graduatoria  degli  stessi esprimendo un parere, obbligatorio, ma non
vincolante,  alla  giunta  regionale,  in merito al finanziamento dei
progetti esaminati;
      c) promuove, avvalendosi dell'osservatorio regionale di Polizia
locale,  di  cui  all'Art. 24 della legge regionale 2 agosto 1997, n.
83,  attivita'  di  studio  e  ricerca  documentaria  sui  temi della
devianza,  della  dispersione  scolastica,  della criminalita', della
droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;
      d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso
l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati
e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale».