Art. 9. Modifiche all'Art. 7 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalita' e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. 1. L'Art. 7 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Funzioni del Comitato Scientifico Regionale). - 1. Il Comitato, di cui all'Art. 6, svolge le seguenti funzioni: a) supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la sicurezza urbana, di cui all'Art. 10, con riferimento alle attivita' di competenza del Forum, avvalendosi, a tal fine, dell'osservatorio regionale di Polizia Locale di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 83; b) esamina i progetti, ammessi a seguito di istruttoria di cui all'Art. 4, in merito alla conformita' degli stessi a quanto disposto dalla deliberazione di cui all'Art. 4, comma 2; formula una graduatoria degli stessi esprimendo un parere, obbligatorio, ma non vincolante, alla giunta regionale, in merito al finanziamento dei progetti esaminati; c) promuove, avvalendosi dell'osservatorio regionale di Polizia locale, di cui all'Art. 24 della legge regionale 2 agosto 1997, n. 83, attivita' di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalita', della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale; d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l'esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall'Osservatorio regionale della Polizia Locale».