Art. 10. Modifiche all'Art. 26 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 26 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le ATER e l'ARET al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi, nell'ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, della facolta' di attingere alle graduatorie formulate dalle stesse ATER e dall'ARET a seguito di selezione pubblica».