Art. 10.
  Modifiche all'Art. 26 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44
(Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica)
    1.  Dopo  il comma 4 dell'Art. 26 della legge regionale 21 luglio
1999, n. 44 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  Le  ATER  e l'ARET al fine del contenimento della spesa,
possono  avvalersi,  nell'ambito  della  programmazione  annuale  del
fabbisogno   del   personale,   della   facolta'  di  attingere  alle
graduatorie  formulate  dalle  stesse  ATER  e dall'ARET a seguito di
selezione pubblica».