Art. 12.
        Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici
    1.  A  partire  dall'esercizio finanziario 2007, i contributi per
opere  pubbliche  su  edifici  scolastici,  facenti  carico  a  fondi
regionali,  statali  e  comunitari, possono essere concessi solo agli
Enti  locali  che  avranno ottemperato agli adempimenti connessi alla
realizzazione  dell'Anagrafe  Nazionale  per l'edilizia scolastica di
cui all'Art. 7 della legge regionale n. 23 dell'11 gennaio 1996.