Art. 12. Contributi per opere pubbliche su edifici scolastici 1. A partire dall'esercizio finanziario 2007, i contributi per opere pubbliche su edifici scolastici, facenti carico a fondi regionali, statali e comunitari, possono essere concessi solo agli Enti locali che avranno ottemperato agli adempimenti connessi alla realizzazione dell'Anagrafe Nazionale per l'edilizia scolastica di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 23 dell'11 gennaio 1996.