Art. 2.
       Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115
               «Nuove norme per l'edilizia scolastica»
    1.  Il  comma 2  dell'Art.  10  della legge regionale 20 dicembre
2000,  n.  115  recante:  «Nuove norme per l'edilizia scolastica», e'
sostituito dal seguente:
    «2.  I  comuni  e  le  province  sono  tenuti  a trasmettere alla
Regione,  entro  quattro  anni  dalla  data di consegna dei lavori, i
provvedimenti  di  approvazione  del  certficato  di  collaudo  o  di
regolare  esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra ente
e Regione».
    2.  L'Art.  12 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115, e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  12.  Collaudazione  e  monitoraggio.  -  1.  La  direzione
regionale del Settore lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data
di  consegna  dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori, attribuisce l'incarico del
collaudo   a   soggetti  di  specifica  qualificazione  professionale
commisurata  alla  tipologia  e  categoria  dell'intervento, alla sua
complessita' ed al relativo importo.
    2.  I  collaudatori  sono  nominati  prioritariamente all'interno
della  struttura regionale ovvero tra soggetti esterni con comprovata
esperienza e adeguata professionalita'.
    3.  Il  collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta
da tre membri per lavori che richiedono l'apporto di professionalita'
diverse  in  ragione  della  particolare  tipologia  e  categoria  di
intervento  e l'importo dei lavori sia superiore a 1 milione 500 mila
Euro.
    4.   Per   consentire   la   ricognizione,   il   monitoraggio  e
l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le province
e  i  comuni  sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le
notizie   a   loro   disposizione   inerenti  alle  opere  ammesse  a
finanziamento».