Art. 2. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115 «Nuove norme per l'edilizia scolastica» 1. Il comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115 recante: «Nuove norme per l'edilizia scolastica», e' sostituito dal seguente: «2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro quattro anni dalla data di consegna dei lavori, i provvedimenti di approvazione del certficato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra ente e Regione». 2. L'Art. 12 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 115, e' sostituito dal seguente: «Art. 12. Collaudazione e monitoraggio. - 1. La direzione regionale del Settore lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero dalla data di ultimazione dei lavori, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria dell'intervento, alla sua complessita' ed al relativo importo. 2. I collaudatori sono nominati prioritariamente all'interno della struttura regionale ovvero tra soggetti esterni con comprovata esperienza e adeguata professionalita'. 3. Il collaudo puo' essere affidato ad una commissione composta da tre membri per lavori che richiedono l'apporto di professionalita' diverse in ragione della particolare tipologia e categoria di intervento e l'importo dei lavori sia superiore a 1 milione 500 mila Euro. 4. Per consentire la ricognizione, il monitoraggio e l'acquisizione di dati statistici economici e finanziari, le province e i comuni sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni e le notizie a loro disposizione inerenti alle opere ammesse a finanziamento».