Art. 3. Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53 «Opere ed interventi di interesse regionale» 1. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53 recante: «Opere ed interventi di interesse regionale» e' abrogato. 2. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53, e' sostituita dalla seguente: «c) 10% a conclusione dell'intervento previa trasmissione alla Regione dei relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Ente e Regione».