Art. 3.
        Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2001, n. 53
            «Opere ed interventi di interesse regionale»
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale 4 ottobre 2001,
n.  53  recante:  «Opere  ed  interventi  di  interesse regionale» e'
abrogato.
    2.  La  lettera  c) del comma 1 dell'Art. 5 della legge regionale
4 ottobre 2001, n. 53, e' sostituita dalla seguente:
    «c)  10%  a  conclusione dell'intervento previa trasmissione alla
Regione dei relativi provvedimenti di approvazione del certificato di
collaudo  o  di  regolare  esecuzione  e della relazione acclarante i
rapporti tra Ente e Regione».