Art. 4. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 «Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo». 1. Il comma 6 dell'Art. 13 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 recante: «Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo» e' sostituito dal seguente: «6. Il soggetto beneficiario del finanziamento, a conclusione dell'intervento, trasmette alla Regione i relativi provvedimenti di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e della relazione acclarante i rapporti tra Regione e soggetto beneficiario, ai fini della rideterminazione del contributo definitivo».