Art. 4.
Modifiche  alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 84 «Norme per la
concessione  di  contributi  regionali  per  il  completamento  della
                     metanizzazione in Abruzzo».
    1.  Il  comma 6  dell'Art.  13  della legge regionale 27 dicembre
2001,  n.  84  recante:  «Norme  per  la  concessione  di  contributi
regionali  per  il  completamento della metanizzazione in Abruzzo» e'
sostituito dal seguente:
    «6.  Il  soggetto  beneficiario  del finanziamento, a conclusione
dell'intervento,  trasmette  alla Regione i relativi provvedimenti di
approvazione  del  certificato di collaudo o di regolare esecuzione e
della   relazione  acclarante  i  rapporti  tra  Regione  e  soggetto
beneficiario,   ai   fini   della   rideterminazione  del  contributo
definitivo».