Art. 5.
Modifiche  alla  legge regionale 25 novembre 1998, n. 139 «Interventi
in  materia  di  conservazione degli edifici stabilmente destinati al
                               culto»
    1. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998,
n.  139,  recante:  «Interventi  in  materia  di  conservazione degli
edifici stabilmente destinati al culto», e' sostituito dal seguente:
    «3.  Le  richieste  ammissibili a finanziamento, non inserite nel
piano   di   riparto  dei  fondi  per  carenze  finanziarie,  saranno
riconsiderate   ai   fini   della  formazione  delle  due  successive
graduatorie annue.
    2.  Il  primo comma dell'Art. 6 della legge regionale 25 novembre
1998, n. 139, e' sostituito dal seguente:
    «1.   Il  dirigente  del  servizio  competente  per  materia,  in
relazione  alle  richieste  pervenute,  provvede all'assegnazione dei
contributi  per  ambito  territoriale  provinciale,  ripartendoli  in
proporzione  all'ammontare  delle  richieste per singola tipologia di
intervento, individuando:
      1.   le   opere   da   finanziare  per  le  seguenti  tipologie
d'intervento:
        a) consolidamento  statico  e  conservativo  dell'edificio di
culto;
        b) manutenzione  straordinaria  diretta all'adeguamento degli
edifici  alle  norme  vigenti  in  materia  di agibilita', sicurezza,
igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
      2.  l'ammontare  del  finanziamento per singolo intervento, con
precedenza  alle  richieste  di  minore  importo e con preferenza per
l'intervento   ubicato  nel  comune  con  minor  numero  di  abitanti
residenti».
    3.  All'Art.  7  della  legge regionale 25 novembre 1998, n. 139,
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  La  direzione regionale competente si avvale dei servizi
del Genio civile regionale competenti per territorio per le eventuali
verifiche  sull'utilizzo dei finanziamenti concessi alle parrocchie o
ad altri soggetti privati».
    4.  Dopo l'Art. 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139,
e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  7-bis.  Riserva  per interventi urgenti. - 1. Il 30% dello
stanziamento  annuale destinato al finanziamento delle opere previste
nella  presente  legge,  per un importo massimo di Euro 300.000,00, e
riservato  agli  interventi  strutturali  urgenti,  indifferibili  ed
eccezionali   che   si   rendono   necessarie  su  edifici  di  culto
funzionanti.
    2.  Le  richieste  di  intervento  devono  essere  inoltrate, con
telegramma,  alla  direzione  lavori  pubblici  -  servizio del Genio
civile   regionale  competente  per  territorio  entro  dieci  giorni
dall'evento calamitoso.
    3.  Il  servizio  del Genio civile regionale effettua i necessari
accertamenti  e  predispone  apposita relazione con l'indicazione dei
lavori da eseguire e della relativa spesa prevista.
    4.  Con provvedimento del dirigente del servizio interventi opere
pubbliche  di  interesse  locale, e' autorizzata la spesa, nel limite
massimo  di  Euro  60.000,00, in favore del servizio del Genio civile
regionale che provvede all'esecuzione dei lavori secondo le procedure
di  cui  alla  legge  regionale  n. 17/1974 e successive modifiche ed
integrazioni.
    5. La quota di riserva di cui al presente articolo, non impegnata
alla   data   del  30 ottobre,  e'  attribuita  agli  interventi  non
finanziati, inseriti nella graduatoria annuale».