Art. 5. Modifiche alla legge regionale 25 novembre 1998, n. 139 «Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto» 1. Il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, recante: «Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto», e' sostituito dal seguente: «3. Le richieste ammissibili a finanziamento, non inserite nel piano di riparto dei fondi per carenze finanziarie, saranno riconsiderate ai fini della formazione delle due successive graduatorie annue. 2. Il primo comma dell'Art. 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, e' sostituito dal seguente: «1. Il dirigente del servizio competente per materia, in relazione alle richieste pervenute, provvede all'assegnazione dei contributi per ambito territoriale provinciale, ripartendoli in proporzione all'ammontare delle richieste per singola tipologia di intervento, individuando: 1. le opere da finanziare per le seguenti tipologie d'intervento: a) consolidamento statico e conservativo dell'edificio di culto; b) manutenzione straordinaria diretta all'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche; 2. l'ammontare del finanziamento per singolo intervento, con precedenza alle richieste di minore importo e con preferenza per l'intervento ubicato nel comune con minor numero di abitanti residenti». 3. All'Art. 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La direzione regionale competente si avvale dei servizi del Genio civile regionale competenti per territorio per le eventuali verifiche sull'utilizzo dei finanziamenti concessi alle parrocchie o ad altri soggetti privati». 4. Dopo l'Art. 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 139, e' inserito il seguente articolo: «Art. 7-bis. Riserva per interventi urgenti. - 1. Il 30% dello stanziamento annuale destinato al finanziamento delle opere previste nella presente legge, per un importo massimo di Euro 300.000,00, e riservato agli interventi strutturali urgenti, indifferibili ed eccezionali che si rendono necessarie su edifici di culto funzionanti. 2. Le richieste di intervento devono essere inoltrate, con telegramma, alla direzione lavori pubblici - servizio del Genio civile regionale competente per territorio entro dieci giorni dall'evento calamitoso. 3. Il servizio del Genio civile regionale effettua i necessari accertamenti e predispone apposita relazione con l'indicazione dei lavori da eseguire e della relativa spesa prevista. 4. Con provvedimento del dirigente del servizio interventi opere pubbliche di interesse locale, e' autorizzata la spesa, nel limite massimo di Euro 60.000,00, in favore del servizio del Genio civile regionale che provvede all'esecuzione dei lavori secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 17/1974 e successive modifiche ed integrazioni. 5. La quota di riserva di cui al presente articolo, non impegnata alla data del 30 ottobre, e' attribuita agli interventi non finanziati, inseriti nella graduatoria annuale».