Art. 7.
             Disposizioni in materia di lavori pubblici
    1.  Fino  a  nuove  disposizioni regionali in materia di collaudi
delle  opere  pubbliche,  continuano  ad  applicarsi  le disposizioni
contenute  nella  legge  regionale  17 novembre  1976, n. 62 recante:
«Istituzione   dell'albo   regionale   dei   collaudatori   di  opere
pubbliche»,   con   le  modifiche  contenute  nella  legge  regionale
14 settembre 1999, n. 77 recante: «Norme in materia di organizzazione
e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo».
    2.  Le opere finanziate dalla Regione sono iniziate e realizzate,
perentoriamente,   entro   i   termini   indicati   nelle  specifiche
disposizioni  legislative  di  finanziamento;  i  dirigenti regionali
competenti,  solo  per gravi e giustificati motivi, possono concedere
proroghe  per  un  periodo  di  durata complessiva non superiore alla
durata  dei  termini  inizialmente  previsti,  superati  i  quali  il
finanziamento si intende decaduto ad ogni effetto di legge.
    3.  Per  il  finanziamento  di  opere ed interventi d'importo non
superiore  a  30 mila Euro, fermi restando i termini di inizio e fine
lavori   previsti   dalla   specifica   normativa  di  finanziamento,
l'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, a consuntivo,
dietro  presentazione  della  prescritta  certificazione; la presente
disposizione  si  applica  alle  opere  ed  interventi  interamente o
parzialmente  finanziati  con  oneri  a  carico della Regione Abruzzo
affidati per la gestione alla direzione lavori pubblici.