Art. 7. Disposizioni in materia di lavori pubblici 1. Fino a nuove disposizioni regionali in materia di collaudi delle opere pubbliche, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 17 novembre 1976, n. 62 recante: «Istituzione dell'albo regionale dei collaudatori di opere pubbliche», con le modifiche contenute nella legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 recante: «Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo». 2. Le opere finanziate dalla Regione sono iniziate e realizzate, perentoriamente, entro i termini indicati nelle specifiche disposizioni legislative di finanziamento; i dirigenti regionali competenti, solo per gravi e giustificati motivi, possono concedere proroghe per un periodo di durata complessiva non superiore alla durata dei termini inizialmente previsti, superati i quali il finanziamento si intende decaduto ad ogni effetto di legge. 3. Per il finanziamento di opere ed interventi d'importo non superiore a 30 mila Euro, fermi restando i termini di inizio e fine lavori previsti dalla specifica normativa di finanziamento, l'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, a consuntivo, dietro presentazione della prescritta certificazione; la presente disposizione si applica alle opere ed interventi interamente o parzialmente finanziati con oneri a carico della Regione Abruzzo affidati per la gestione alla direzione lavori pubblici.