Art. 9. Modifiche all'Art. 36 della legge regionale 25 maggio 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione). 1. Il comma 5, primo capoverso, dell'Art. 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e' cosi' sostituito: «5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'ente gestore, su segnalazione del comune, applica il canone sociale in base all'Art. 25 della legge regionale n. 96/1996 con effetto dalla data di occupazione».