Art. 9.
Modifiche  all'Art.  36  della  legge regionale 25 maggio 1996, n. 96
(Norme  per  l'assegnazione  e  la gestione degli alloggi di edilizia
residenziale  pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di
                             locazione).
    1.   Il  comma 5,  primo  capoverso,  dell'Art.  36  della  legge
regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e' cosi' sostituito:
    «5.  Dalla  data  del  parere favorevole emesso dalla Commissione
assegnazione  alloggi,  l'ente  gestore,  su segnalazione del comune,
applica  il  canone sociale in base all'Art. 25 della legge regionale
n. 96/1996 con effetto dalla data di occupazione».