Art. 11.
                      Modificazione all'Art. 10
    1.  Al  comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 20/1994, le
parole:
    «della  comunita' europea e dello Stato italiano» sono sostituite
dalle  seguenti:  «dell'Unione  europea, dello Stato italiano e delle
competenti autorita' elvetiche».