Art. 12. Disposizioni transitorie 1. Il Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico e' ricostituito nella composizione stabilita dall'Art. 2, comma 2, della legge regionale n. 20/1994, come modificato dall'Art. 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, le associazioni e i comitati di cui all'Art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale n. 20/1994, che intendono concorrere alla designazione dei relativi rappresentanti debbono far pervenire apposita istanza alla struttura regionale competente in materia di ambiente entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.