Art. 12.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Il  Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico e'
ricostituito nella composizione stabilita dall'Art. 2, comma 2, della
legge  regionale  n.  20/1994, come modificato dall'Art. 3, entro due
mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge. A tal
fine,  le  associazioni  e  i  comitati  di  cui all'Art. 2, comma 2,
lettera g),   della   legge   regionale  n.  20/1994,  che  intendono
concorrere  alla designazione dei relativi rappresentanti debbono far
pervenire  apposita  istanza  alla  struttura regionale competente in
materia  di  ambiente  entro  un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.