Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2006. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09. (ambiente e sviluppo sostenibile). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (fondi globali), al capitolo 69000 (fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto B.2.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi. 4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 20 novembre 2006. CAVERI