Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
    1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente
legge e' determinato in annui euro 30.000 a decorrere dall'anno 2006.
    2.  L'onere  di  cui  al  comma 1  trova copertura nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario  2006  e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008,
nell'obiettivo   programmatico   2.2.1.09.   (ambiente   e   sviluppo
sostenibile).
    3.  Al  finanziamento  dell'onere  di  cui al comma 1 si provvede
mediante  l'utilizzo  per  pari  importo  degli stanziamenti iscritti
nell'obiettivo  programmatico 3.1. (fondi globali), al capitolo 69000
(fondo  globale  per  il  finanziamento  di spese correnti), a valere
sull'accantonamento  previsto  al  punto B.2.2. dell'allegato n. 1 ai
bilanci stessi.
    4.  Per  l'applicazione della presente legge, la giunta regionale
e'  autorizzata  ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 20 novembre 2006.
                               CAVERI