Art. 2. Sostituzione dell'Art. 1 1. L'Art. 1 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalita). - 1. La Regione, in conformita' alla normativa statale e comunitaria vigente in materia e nel quadro degli obiettivi definiti dalla convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata ai sensi della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ed in particolare dal relativo protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa utile a garantire che i flussi di traffico attraverso il proprio territorio si rendano compatibili con le esigenze di sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente, nonche' a favorire e promuovere lo sviluppo del trasporto su ferrovia, al fine di decongestionare la rete stradale e autostradale regionale.».