Art. 2.
                      Sostituzione dell'Art. 1
    1.  L'Art.  1  della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  1  (Finalita).  -  1.  La  Regione,  in  conformita'  alla
normativa statale e comunitaria vigente in materia e nel quadro degli
obiettivi  definiti  dalla  convenzione per la protezione delle Alpi,
fatta  a  Salisburgo  il  7 novembre  1991, ratificata ai sensi della
legge  14 ottobre  1999,  n.  403,  ed  in  particolare  dal relativo
protocollo in materia di trasporti, assume e promuove ogni iniziativa
utile  a  garantire  che  i  flussi di traffico attraverso il proprio
territorio  si rendano compatibili con le esigenze di sicurezza della
circolazione,   di   tutela  della  salute  della  popolazione  e  di
salvaguardia  dell'ambiente,  nonche'  a  favorire  e  promuovere  lo
sviluppo  del  trasporto  su  ferrovia, al fine di decongestionare la
rete stradale e autostradale regionale.».