Art. 3. Modificazioni all'Art. 2 1. La rubrica dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituita dalla seguente: «Comitato regionale di controllo dei flussi di traffico lungo gli assi internazionali». 2. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente: «1. E' istituito, presso la struttura regionale, competente in materia di ambiente, il comitato regionale di controllo dei flussi di traffico attraverso il territorio regionale, con il compito di promuovere e coordinare le iniziative dirette a monitorare e ridurre gli, effetti negativi ed i rischi derivanti dai predetti flussi.». 3. Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il Presidente della Regione, che lo presiede;»; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di vicepresidente;»; c) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «baso) l'assessore regionale competente in materia di trasporti;»; d) dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) due rappresentanti degli enti locali;»; e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);»; f) la lettera i) abrogata. 4. Il comma 3 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' abrogato. 5. Il comma 4 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente: «4. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta motivata di un terzo dei componenti e della riunione e' redatto verbale. I membri del comitato possono designare per la partecipazione alle riunioni persona da essi delegata.».