Art. 3.
                      Modificazioni all'Art. 2
    1.  La  rubrica  dell'Art.  2 della legge regionale n. 20/1994 e'
sostituita  dalla  seguente:  «Comitato  regionale  di  controllo dei
flussi di traffico lungo gli assi internazionali».
    2.  Il  comma 1  dell'Art.  2 della legge regionale n. 20/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «1.  E'  istituito,  presso la struttura regionale, competente in
materia di ambiente, il comitato regionale di controllo dei flussi di
traffico  attraverso  il  territorio  regionale,  con  il  compito di
promuovere  e coordinare le iniziative dirette a monitorare e ridurre
gli, effetti negativi ed i rischi derivanti dai predetti flussi.».
    3.  Al comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 20/1994, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
      «a) il Presidente della Regione, che lo presiede;»;
      b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
      «b)  l'assessore  regionale  competente in materia di ambiente,
con funzioni di vicepresidente;»;
      c) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
      «baso)   l'assessore   regionale   competente   in  materia  di
trasporti;»;
      d) dopo la lettera g), e' inserita la seguente:
      «g-bis) due rappresentanti degli enti locali;»;
      e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
        «h)  il  direttore  generale  dell'Agenzia  regionale  per la
protezione dell'ambiente (ARPA);»;
      f) la lettera i) abrogata.
    4.  Il  comma 3  dell'Art.  2 della legge regionale n. 20/1994 e'
abrogato.
    5.  Il  comma 4  dell'Art.  2 della legge regionale n. 20/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «4.  Il  comitato si riunisce su convocazione del presidente o su
richiesta  motivata  di  un  terzo dei componenti e della riunione e'
redatto  verbale.  I  membri  del  comitato  possono designare per la
partecipazione alle riunioni persona da essi delegata.».