Art. 4. Sostituzione dell'Art. 3 1. L'Art. 3 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Iniziative di monitoraggio e controllo). - 1. La Regione, anche in collaborazione con le societa' concessionarie dei trafori del Monte Bianco, del Gran San Bernardo delle autostrade valdostane e con l'ANAS, dispone, avvalendosi, per il supporto tecnico e scientifico, di propri enti strumentali, iniziative di monitoraggio e controllo dei flussi di traffico nel territorio regionale e dei relativi impatti sull'ambiente. Con le medesime modalita', la Regione dispone, inoltre l'effettuazione di appositi studi, rapporti e relazioni sulle caratteristiche, le peculiarita' e le prospettive di sviluppo compatibile dei trasporti attraverso le Alpi. 2. La Regione provvede ad istituire, ai sensi delle leggi di settore in vigore anche in accordo con le forze dell'ordine, adeguati dispositivi di controllo nei valichi e lungo gli assi stradali di accesso o in apposite aree di regolazione.».