Art. 4.
                      Sostituzione dell'Art. 3
    1.  L'Art.  3  della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  3  (Iniziative  di  monitoraggio  e  controllo).  -  1. La
Regione,  anche  in collaborazione con le societa' concessionarie dei
trafori  del  Monte  Bianco,  del  Gran San Bernardo delle autostrade
valdostane  e  con  l'ANAS,  dispone,  avvalendosi,  per  il supporto
tecnico  e  scientifico,  di  propri  enti strumentali, iniziative di
monitoraggio  e  controllo  dei  flussi  di  traffico  nel territorio
regionale  e  dei  relativi  impatti  sull'ambiente.  Con le medesime
modalita',  la  Regione  dispone, inoltre l'effettuazione di appositi
studi,  rapporti e relazioni sulle caratteristiche, le peculiarita' e
le  prospettive  di  sviluppo compatibile dei trasporti attraverso le
Alpi.
    2.  La  Regione  provvede  ad  istituire, ai sensi delle leggi di
settore in vigore anche in accordo con le forze dell'ordine, adeguati
dispositivi  di  controllo  nei  valichi e lungo gli assi stradali di
accesso o in apposite aree di regolazione.».