Art. 5. Sostituzione dell'Art. 4 1. L'Art. 4 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Rilevamento di dati). - 1. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente, assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati sui transiti, trasmessi mensilmente dalle societa' concessionarie dei trafori del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane, nonche' la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi all'inquinamento atmosferico e al rumore ambientale, rilevati mediante i sistemi e le apparecchiature allo scopo dislocati sul territorio regionale.».