Art. 5.
                      Sostituzione dell'Art. 4
    1.  L'Art.  4  della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  4  (Rilevamento  di dati). - 1. La Regione, per il tramite
della struttura regionale competente in materia di ambiente, assicura
la  raccolta,  l'elaborazione  e la diffusione dei dati sui transiti,
trasmessi  mensilmente  dalle societa' concessionarie dei trafori del
Monte  Bianco  e del Gran San Bernardo e delle autostrade valdostane,
nonche'    la   raccolta   e   l'elaborazione   dei   dati   relativi
all'inquinamento   atmosferico   e  al  rumore  ambientale,  rilevati
mediante  i  sistemi  e  le  apparecchiature allo scopo dislocati sul
territorio regionale.».