Art. 7. Sostituzione dell'Art. 6 1. L'Art. 6 della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi di traffico). - 1. Sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili allo stato e delle informazioni derivate dalle iniziative di monitoraggio, studio e controllo disposte ai sensi dell'Art. 3, il consiglio regionale definisce, ogni due anni, su proposta della giunta regionale, la media massima giornaliera di veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, autorizzata al transito in entrata ed uscita attraverso il traforo del Monte Bianco e il traforo del Gran San Bernardo, in modo distinto, in quanto compatibile con le esigenze di salvaguardia della sicurezza della circolazione, di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente. 2. La deliberazione di cui al comma 1 e' trasmessa alle competenti autorita' statali ed europee. 3. La giunta regionale definisce, in accordo con le autorita' territorialmente competenti della Regione Piemonte, del dipartimento dell'Alta Savoia e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi, anche di emergenza, necessari ad evitare il sistematico superamento della media massima giornaliera, come definita ai sensi dei commi 1 e 2.».