Art. 7.
                      Sostituzione dell'Art. 6
    1.  L'Art.  6  della legge regionale n. 20/1994 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  6 (Disposizioni per il contenimento progressivo dei flussi
di   traffico).   -   1.  Sulla  base  delle  conoscenze  tecniche  e
scientifiche  disponibili  allo  stato  e delle informazioni derivate
dalle  iniziative  di  monitoraggio,  studio  e controllo disposte ai
sensi  dell'Art.  3, il consiglio regionale definisce, ogni due anni,
su  proposta  della giunta regionale, la media massima giornaliera di
veicoli  adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore
a  7,5  tonnellate,  autorizzata  al  transito  in  entrata ed uscita
attraverso  il  traforo  del  Monte  Bianco e il traforo del Gran San
Bernardo,  in modo distinto, in quanto compatibile con le esigenze di
salvaguardia  della  sicurezza  della  circolazione,  di tutela della
salute della popolazione e dell'ambiente.
    2.   La  deliberazione  di  cui  al  comma 1  e'  trasmessa  alle
competenti autorita' statali ed europee.
    3.  La  giunta  regionale  definisce, in accordo con le autorita'
territorialmente  competenti della Regione Piemonte, del dipartimento
dell'Alta  Savoia  e del Cantone Vallese, le misure e gli interventi,
anche  di  emergenza, necessari ad evitare il sistematico superamento
della media massima giornaliera, come definita ai sensi dei commi 1 e
2.».