Art. 8.
                      Modificazioni all'Art. 8
    1.  Il  comma 2  dell'Art.  8 della legge regionale n. 20/1994 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, la Regione promuove e
partecipa    ad    iniziative    e   studi   coordinati   a   livello
transfrontaliero,  transregionale  ed  internazionale  concernenti lo
sviluppo  di  un sistema compatibile di trasporti attraverso le Alpi,
promuovendo la consultazione e la partecipazione delle associazioni e
di  ogni  altro  organismo  operante  nel territorio regionale per la
difesa dell'ambiente.».
    2.  Il  comma 3  dell'Art.  8 della legge regionale n. 20/1994 e'
abrogato.