Art. 9. Inserimento dell'Art. 8-bis 1. Dopo l'Art. 8 della legge regionale n. 20/1994, come modificato dall'Art. 8, e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Misure per il contenimento della produzione di inquinanti atmosferici). - 1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione definisce gli strumenti normativi, finanziari ed operativi necessari per ridurre, prevenire ed evitare gli effetti nocivi ditali emissioni sul territorio, in particolare: a) favorendo l'ammodernamento del parco dei veicoli immatricolati nel territorio regionale e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale; b) incentivando e potenziando l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico; c) favorendo e promuovendo lo sviluppo dei trasporti su ferrovia; d) promuovendo la trasformazione degli impianti termici ancora ad impiego di gasolio in impianti ecocompatibili e migliorando il rendimento energetico in campo edilizio; e) potenziando le fonti di produzione energetica rinnovabili .».