Art. 9.
                     Inserimento dell'Art. 8-bis
    1.   Dopo  l'Art.  8  della  legge  regionale  n.  20/1994,  come
modificato dall'Art. 8, e' inserito il seguente:
    «Art.  8-bis  (Misure  per  il  contenimento  della produzione di
inquinanti  atmosferici).  - 1. La Regione persegue l'obiettivo della
progressiva riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera.
    2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, la Regione definisce gli
strumenti  normativi,  finanziari ed operativi necessari per ridurre,
prevenire   ed  evitare  gli  effetti  nocivi  ditali  emissioni  sul
territorio, in particolare:
      a) favorendo    l'ammodernamento    del   parco   dei   veicoli
immatricolati  nel  territorio  regionale  e  dei  mezzi  adibiti  al
servizio di trasporto pubblico locale;
      b) incentivando e potenziando l'utilizzo dei mezzi di trasporto
pubblico;
      c) favorendo   e  promuovendo  lo  sviluppo  dei  trasporti  su
ferrovia;
      d) promuovendo  la trasformazione degli impianti termici ancora
ad  impiego  di  gasolio  in impianti ecocompatibili e migliorando il
rendimento energetico in campo edilizio;
      e) potenziando  le  fonti  di produzione energetica rinnovabili
.».