Art. 2.
      Inserimento dell'Art. 1 nella legge regionale n. 37/2002
    1. Prima dell'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002 e' inserito
il seguente:
    «Art.  1  (Disposizioni  per  la  progettazione, l'esecuzione, la
manutenzione  e  la  gestione  a  tariffa  o  a  pedaggio  della rete
autostradale  e  delle infrastrutture di viabilita' a pedaggio). - 1.
La   Regione   provvede   alla  progettazione,  all'esecuzione,  alla
manutenzione  e  alla  gestione  a  tariffa  o  a pedaggio della rete
autostradale   regionale  e  delle  infrastrutture  di  viabilita'  a
pedaggio,  mediante  l'affidamento  di  appalti  o  di concessioni di
lavori  pubblici  a  soggetti scelti secondo le procedure del diritto
comunitario  e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi
e  forniture  e,  in  ogni  caso,  nel  rispetto  dei principi di non
discriminazione, concorrenza, parita' di condizioni e trasparenza.
    2.  La  Regione istituisce commissioni di gara con modalita' tali
da   assicurare  la  parita'  di  condizioni  dei  concorrenti  e  la
trasparenza delle procedure.».