Art. 2. Inserimento dell'Art. 1 nella legge regionale n. 37/2002 1. Prima dell'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002 e' inserito il seguente: «Art. 1 (Disposizioni per la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e delle infrastrutture di viabilita' a pedaggio). - 1. La Regione provvede alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione e alla gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale regionale e delle infrastrutture di viabilita' a pedaggio, mediante l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici a soggetti scelti secondo le procedure del diritto comunitario e nazionale in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parita' di condizioni e trasparenza. 2. La Regione istituisce commissioni di gara con modalita' tali da assicurare la parita' di condizioni dei concorrenti e la trasparenza delle procedure.».