Art. 3.
      Inserimento dell'Art. 2 nella legge regionale n. 37/2002
    1.  Dopo  l'Art.  1  della  legge  regionale  n.  3  7/2002, come
introdotto dall'Art. 2 della presente legge, e' inserito il seguente:
    «Art. 2 (Contratto di servizio). - 1. Nella concessione di lavori
pubblici,  il  rapporto  con  il  concessionario  e'  regolato  da un
contratto  di  servizio  che, sulla base dell'atto di concessione dei
beni del demanio stradale, definisce in particolare:
      a) le  attivita'  affidate  ed  i relativi obiettivi e standard
qualitativi e quantitativi;
      b) i  tempi  di  esecuzione  e  di  realizzazione  e  le misure
relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
      c) le modalita' per la verifica dei risultati conseguiti;
      d) gli eventuali compensi remunerativi;
      e) i procedimenti amministravi pendenti concernenti le funzioni
ed i compiti di cui all'Art. 1;
      f) la successione dell'affidatario nei rapporti contrattuali in
atto  connessi  all'esercizio  delle  funzioni  e  dei compiti di cui
all'Art. 1;
      g) la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.».