Art. 3. Inserimento dell'Art. 2 nella legge regionale n. 37/2002 1. Dopo l'Art. 1 della legge regionale n. 3 7/2002, come introdotto dall'Art. 2 della presente legge, e' inserito il seguente: «Art. 2 (Contratto di servizio). - 1. Nella concessione di lavori pubblici, il rapporto con il concessionario e' regolato da un contratto di servizio che, sulla base dell'atto di concessione dei beni del demanio stradale, definisce in particolare: a) le attivita' affidate ed i relativi obiettivi e standard qualitativi e quantitativi; b) i tempi di esecuzione e di realizzazione e le misure relative alla prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) le modalita' per la verifica dei risultati conseguiti; d) gli eventuali compensi remunerativi; e) i procedimenti amministravi pendenti concernenti le funzioni ed i compiti di cui all'Art. 1; f) la successione dell'affidatario nei rapporti contrattuali in atto connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'Art. 1; g) la gestione a tariffa o a pedaggio delle infrastrutture.».