Art. 4. Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002 1. L'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Promozione della costituzione di una societa' per azioni a partecipazione regionale). - 1. La Regione promuove la costituzione, in conformita' alle disposizioni dello statuto regionale ed ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile, di una societa' per azioni a prevalente capitale regionale, di seguito denominata «societa», avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di reti autostradali e di infrastrutture di viabilita' a pedaggio nonche' la gestione a tariffa ovvero a pedaggio delle stesse. 2. La societa' opera nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».