Art. 4.
      Sostituzione dell'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002
    1.  L'Art.  1  della legge regionale n. 37/2002 e' sostituito dal
seguente:
    «Art. 1 (Promozione della costituzione di una societa' per azioni
a   partecipazione   regionale).   -   1.   La  Regione  promuove  la
costituzione,   in   conformita'   alle  disposizioni  dello  statuto
regionale  ed  ai  sensi  degli  articoli 2325  e seguenti del codice
civile,  di  una societa' per azioni a prevalente capitale regionale,
di  seguito denominata «societa», avente ad oggetto la progettazione,
l'esecuzione   e   la   manutenzione   di   reti  autostradali  e  di
infrastrutture di viabilita' a pedaggio nonche' la gestione a tariffa
ovvero a pedaggio delle stesse.
    2.  La  societa' opera nel rispetto di quanto stabilito dall'Art.
13  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (disposizioni urgenti per
il   rilancio   economico   e  sociale,  per  il  contenimento  e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione  fiscale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».