Art. 7.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le  modifiche  apportate  dalla  presente  legge  alla  legge
regionale  n.  37/2002  costituiscono  titolo  per  l'esercizio della
facolta'  di  recesso,  a  norma  degli  articoli 2437 e seguenti del
codice  civile,  dei  soggetti  o  enti che partecipano, alla data di
entrata in vigore della presente legge, alla societa' gia' costituita
ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002.
    2.   Resta   salvo,   limitatamente   alle  prestazioni  eseguite
anteriormente  alla  data  di entrata in vigore della presente legge,
l'affidamento   della  progettazione  preliminare  e  definitiva  del
corridoio autostradale Tirreno sud.