Art. 7. Disposizioni transitorie 1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla legge regionale n. 37/2002 costituiscono titolo per l'esercizio della facolta' di recesso, a norma degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, dei soggetti o enti che partecipano, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla societa' gia' costituita ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale n. 37/2002. 2. Resta salvo, limitatamente alle prestazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva del corridoio autostradale Tirreno sud.