(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del
                          30 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Esercizio provvisorio

    1.  Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge regionale
2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio
e  di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione
delle  leggi  regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e
9 giugno  1999,  n.  23),  e' autorizzato l'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2007 per un periodo non superiore a
mesi due, dal 10 gennaio al 28 febbraio 2007.
    2.  Negli  impegni di spesa la giunta regionale non puo' superare
due  dodicesimi  dello  stanziamento  previsto per ciascuna UPB dello
stato di previsione della spesa.
    3.  Nei  pagamenti di spesa la giunta regionale e' autorizzata al
pagamento  dell'intero ammontare dei residui nonche' degli impegni di
spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.
    4.  Il  limite  di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di
spese  obbligatorie  e  tassativamente  regolate  dalla  legge  e non
suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale
deroga  e'  da  intendersi  riferita  a  tutti i casi in cui le norme
vigenti  dispongono  in  ordine  all'entita'  e  alla  scadenza delle
erogazioni.
    5.  Il  limite  di  cui al comma 2 non si applica ai fondi per la
riassegnazione  dei  residui  perenti  ai cui all'Art. 26 della legge
regionale  n. 11 del 2006, nonche' agli altri fondi di riserva di cui
all'Art. 24 della stessa legge regionale