(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 42 del 30 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Esercizio provvisorio 1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), e' autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2007 per un periodo non superiore a mesi due, dal 10 gennaio al 28 febbraio 2007. 2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non puo' superare due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna UPB dello stato di previsione della spesa. 3. Nei pagamenti di spesa la giunta regionale e' autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonche' degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2. 4. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga e' da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entita' e alla scadenza delle erogazioni. 5. Il limite di cui al comma 2 non si applica ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti ai cui all'Art. 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonche' agli altri fondi di riserva di cui all'Art. 24 della stessa legge regionale