(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 3 gennaio 2007)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge  regionale  4 marzo 2005 n. 4 (Interventi per il
sostegno  e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia  Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte di
giustizia  delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439199, e
al  parere  motivato  della Commissione delle comunita' europee del 7
luglio  2004),  ed  in  particolare  il capo I della stessa (Sviluppo
competitivo delle piccole e medie imprese (PMI));
    Visto  in particolare l'Art. 6, comma 1, della legge regionale n.
4/2005, ai sensi del quale: «Con Regolamento regionale, sono definiti
i   contenuti,   le   modalita',  i  termini  iniziali  e  finali  di
presentazione  delle domande e la percentuale di risorse da destinare
rispettivamente alle piccole e alle medie imprese»;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005,
n.  0316/Pres.,  con  il  quale  e'  stato  emanato il regolamento in
parola;
    Visto in particolare l'Art. 15, comma 2 del regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Regione n. 0316/Pres./2005, in base al
quale,  ai  sensi  dell'Art.  4,  comma  3,  della Legge regionale n.
4/2005,  nel  rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria
sugli  aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli
incentivi  di  cui al medesimo regolamento non esclude l'applicazione
dell'Art.  17 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina
generale in materia di innovazione) e successive modifiche;
    Visto  l'Art.  3, comma 1 della legge regionale 10 novembre 2005,
n.  27  recante «Abrogazione della legge regionale 30 aprile 2003, n.
11  (Disciplina  generale  in  materia di innovazione) e disposizioni
transitorie»,  in  base  al  quale  e'  stato  modificato il disposto
dell'Art.  4,  comma  3  della  citata  Legge  regionale  n.  4/2005,
prevedendo  che,  nel  rispetto  dei  limiti  fissati dalla normativa
comunitaria  sugli  aiuti  di  Stato  alle  piccole  e medie imprese,
l'ammissione  agli  incentivi  di  cui al capo I della medesima legge
regionale  n.  4/2005  non  esclude l'applicazione dell'Art. 26 della
legge  regionale  10 novembre  2005,  n.  26  (Disciplina generale in
materia  di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico),
e successive modifiche;
    Ritenuto conseguentemente necessario sostituire il citato comma 2
dell'Art.  15  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Regione n. 0316/Pres./2005;
    Visto  l'Art.  6,  comma  2, del regolamento medesimo, in base al
quale   l'ammontare  minimo  dell'incentivo  concedibile  e'  pari  a
50.000,00 euro;
    Atteso  che  in  sede di attuazione e' stato riscontrato che tale
limite  appare  eccessivamente elevato in particolare con riferimento
ai  progetti  di  sviluppo competitivo presentati dalle microimprese,
come  rilevato  anche  dalle relative associazioni di categoria ed in
particolare   dal   Confartigianato   di   Udine  con  nota  n.  3694
direz.gl.g/pm  dd.  25  ottobre  2006  assunta  al  protocollo  della
direzione centrale attivita' produttive al n. 28208/prod/polec dd. 27
ottobre 2006;
    Ritenuto  conseguentemente  necessario  modificare  l'Art.  6 del
citato  regolamento  prevedendo  la  riduzione  del  limite minimo di
incentivo  concedibile  per i progetti presentati dalle microimprese,
fissandolo in 20.000,00 euro;
    Visto  altresi'  l'Art.  7, comma 1, del regolamento medesimo, in
base  al  quale  gli  incentivi  indicati  dall'articolo stesso  sono
concessi  in  osservanza  delle condizioni prescritte dal regolamento
CE)  n.  69/2001  della  Commissione  del  12  gennaio  2001 relativo
all'applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza   minore   («de  minimis»),  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale della Comunita' europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
    Visto  inoltre  l'Art. 8, comma 1, del menzionato regolamento, in
base  al  quale  gli  incentivi  indicati  dal medesimo articolo sono
concessi   in  osservanza  del  regolamento  (CE)  n.  70/2001  della
commissione  del  12  gennaio  2001  relativo  all'applicazione degli
articoli 87  ed 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole  e  medie  imprese,  pubblicato  in  Gazzetta ufficiale della
Comunita' europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
    Ritenuto   opportuno,  ai  fini  di  una maggiore  chiarezza  del
disposto  degli  articoli 7  e 8 del regolamento in parola, prevedere
espressamente  l'applicabilita' delle limitazioni settoriali previste
dai  citati  regolamenti comunitari ed in particolare dall'Art. 1 del
regolamento  (CE)  n.  69/2001  e dall'Art. i del regolamento (CE) n.
70/2001;
    Ritenuto altresi' di disporre l'applicabilita' ai procedimenti in
corso,  delle  modifiche apportate agli articoli 7 e 8 del piu' volte
citato  regolamento, trattandosi di mera chiarificazione di contenuto
precettivo gia' disposto dal regolamento attualmente in vigore;
    Ritenuto   pertanto   di   disporre   le   suddette  modifiche  e
integrazioni  agli  articoli 6,  7,  8 e 15 del regolamento di cui al
decreto   del  Presidente  della  Regione  n.  0316/Pres./2005,  come
riportate  nel  testo  dell'allegato  al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale 17 novembre
2006, n. 2739;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le  modifiche  e  integrazioni  al  «Regolamento
concernente  criteri  e  modalita'  per la concessione alle piccole e
medie  imprese  di  incentivi  per  l'adozione  di misure di politica
industriale  che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi
del  capo  I della legge regionale 4 marzo 200S, n. 4 (Interventi per
il  sostegno  e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
del  Friuli  Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di
Giustizia  delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999,
e  al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7
luglio  2004)»  emanato  con  decreto del Presidente della Regione 16
settembre  2005, n. 0316/Pres., nel testo allegato sub a) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a Regolamento della
Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY