Allegato A
Modifiche  e  integrazioni  al  «Regolamento  concernente  criteri  e
   modalita'  per  la  concessione  alle  piccole  e medie imprese di
   incentivi  per  l'adozione  di  misure di politica industriale che
   supportino  progetti  di  sviluppo competitivo ai sensi del capo I
   della  legge  regionale  4 marzo  2005,  n.  4  (Interventi per il
   sostegno  e  lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese
   del  Friuli  Venezia-Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte
   di  Giustizia  delle  comunita'  europee  15 gennaio  2002,  causa
   C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunita'
   europee  del  7 luglio  2004)» adottato con decreto del Presidente
   della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres.
                               Art. 1.
        Integrazione dell'Art. 6 del regolamento adottato con
          decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005
    1.  Dopo  il  comma 3  dell'Art.  6  del «Regolamento concernente
criteri  e  modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese
di  incentivi  per  l'adozione  di misure di politica industriale che
supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della
legge  regionale  4 marzo  2005,  n.  4»,  adottato  con  decreto del
Presidente   della  Regione  16 settembre  2005,  n.  0316/Pres.,  e'
inserito il seguente:
    «3 bis. Il limite minimo di cui al comma 2 e' ridotto a 20.000,00
euro per i progetti presentati da microimprese».
                               Art. 2.
        Integrazione dell'Art. 7 del regolamento adottato con
          decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005
    1.  Dopo  il  comma 1  dell'Art.  7  del regolamento adottato con
decreto   del   Presidente   della   Regione  16 settembre  2005.  n.
0316/Pres., e' inserito il seguente:
    «1  bis. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, commi 2 e 3, in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'Art.  1  del  regolamento (CE)
69/2001 sono escluse dai contributi di cui ai comma 1 le PMI operanti
nei  settori  dei trasporti e delle attivita' legate alla produzione,
trasformazione    e   commercializzazione   dei   prodotti   di   cui
all'allegato I al trattato CE.»
                               Art. 3.
       Integrazione dell'Art. 8 del regolamento approvato con
          decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005
    1.  Dopo  il  comma 1  dell'Art.  8  del regolamento adottato con
decreto   del   Presidente   della   Regione  16 settembre  2005,  n.
0316/Pres., e' inserito il seguente:
    «1  bis. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, commi 2 e 3, in
attuazione  di  quanto  previsto  dall'Art. 1 del regolamento (CE) n.
70/2001  sono escluse dai contributi di cui al comma 1, limitatamente
alle  spese  previste dall'Art. 12, le PMI operanti nei settori delle
attivita'     connesse     alla    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione  dei  prodotti  di cui all'allegato 1 al trattato
CE.»
                               Art. 4.
         Modifica dell'Art. 15 del regolamento adottato con
          decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005
    1.  Il  comma 2 dell'Art. 15 del regolamento adottato con decreto
del  Presidente  della  Regione  16 settembre 2005, n. 0316/Pres., e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Ai  sensi  dell'Art.  4,  comma  3, della legge regionale n.
4/2005,  nel  rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria
sugli  aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli
incentivi  di  cui al presente regolamento non esclude l'applicazione
dell'Art.   26   della   legge  regionale  10 novembre  2005,  n.  26
(Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo tecnologico), e successive modifiche.»
                               Art. 5.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Gli articoli 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy