Allegato A Modifiche e integrazioni al «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia-Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunita' europee del 7 luglio 2004)» adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres. Art. 1. Integrazione dell'Art. 6 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 6 del «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4», adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., e' inserito il seguente: «3 bis. Il limite minimo di cui al comma 2 e' ridotto a 20.000,00 euro per i progetti presentati da microimprese». Art. 2. Integrazione dell'Art. 7 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 7 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005. n. 0316/Pres., e' inserito il seguente: «1 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, commi 2 e 3, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 1 del regolamento (CE) 69/2001 sono escluse dai contributi di cui ai comma 1 le PMI operanti nei settori dei trasporti e delle attivita' legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I al trattato CE.» Art. 3. Integrazione dell'Art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 8 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., e' inserito il seguente: «1 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, commi 2 e 3, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 sono escluse dai contributi di cui al comma 1, limitatamente alle spese previste dall'Art. 12, le PMI operanti nei settori delle attivita' connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato 1 al trattato CE.» Art. 4. Modifica dell'Art. 15 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0316/2005 1. Il comma 2 dell'Art. 15 del regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2005, n. 0316/Pres., e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'Art. 4, comma 3, della legge regionale n. 4/2005, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, l'ammissione agli incentivi di cui al presente regolamento non esclude l'applicazione dell'Art. 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), e successive modifiche.» Art. 5. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli articoli 2 e 3 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy