Art. 11. Norma transitoria 1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge e nelle more della definizione della disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 276/2003 e dalla legge n. 80/2005, il contratto di apprendistato e' disciplinato ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione). 2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell'Art. 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.