Art. 11.
                          Norma transitoria

    1.  Nelle  more  dell'adozione  dei provvedimenti attuativi della
presente  legge  e  nelle  more della definizione della disciplina da
parte  della  contrattazione  collettiva  nazionale  degli aspetti di
propria  competenza, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo
n.  276/2003  e dalla legge n. 80/2005, il contratto di apprendistato
e'  disciplinato  ai sensi dell'Art. 16 della legge 24 giugno 1997 n.
196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
    2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
attuativi   di   cui  al  comma 1,  le  assunzioni  in  apprendistato
professionalizzante,  effettuate  ai sensi dell'Art. 49, comma 5-bis,
del  decreto  legislativo  n.  276/2003, sono disciplinate, sino alla
scadenza   dei   contratti   di   lavoro,  dalle  disposizioni  della
contrattazione collettiva nazionale di riferimento.