Art. 2.
                        Disposizioni generali

    1.  Al  contratto di apprendistato e' allegato il piano formativo
individuale che ne costituisce parte integrante.
    2.  Il piano formativo individuale generale e di dettaglio indica
il  percorso  di  formazione  da  svolgersi all'esterno o all'interno
dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione
formale  e formazione non formale, per tutta la durata del contratto.
Il piano formativo individuale generale e di dettaglio e' redatto con
le  procedure,  gli strumenti e le modalita' individuati dalla giunta
regionale.
    3.   Il   piano  formativo  individuale  prevede  l'acquisizione,
prevalentemente   nella   prima   fase  del  percorso  formativo,  di
competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalita'
di  organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo,
diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.
    4. L'apprendista, durante l'intero percorso di formazione interna
all'impresa,  e' seguito da un tutore aziendale individuato nel piano
formativo  individuale. Il tutore aziendale e' individuato dal datore
di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:
      a) livello  di  inquadramento  contrattuale  pari o superiore a
quello   che   l'apprendista   consegue  alla  fine  del  periodo  di
apprendistato;
      b) svolgimento  di  attivita'  lavorative  coerenti  con quelle
dell'apprendista;
      c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.
    5.  Nel  caso  di  imprese  con  meno di quindici dipendenti e di
imprese  artigiane,  il tutore aziendale puo' essere il titolare o un
amministratore  dell'impresa,  un  socio  o  un familiare coadiuvante
inserito nell'attivita' di impresa.
    6.   Il  tutore  aziendale  e'  garante  del  percorso  formativo
dell'apprendista  per  la  formazione  interna all'impresa e svolge i
seguenti compiti
      a) partecipa  alla  definizione del piano formativo individuale
generale e di dettaglio;
      b) affianca  l'apprendista  per  tutta  la  durata del percorso
formativo, curando la formazione interna all'impresa;
      c) favorisce  l'integrazione tra la formazione esterna e quella
interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la
propria attivita' e quella della struttura di formazione esterna;
      d) esprime   proprie  valutazioni  sulle  competenze  acquisite
dall'apprendista  ai  fini  della  relativa certificazione rilasciata
dall'impresa.
    7.  La  giunta regionale programma specifici interventi formativi
per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e
alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne
una adeguata formazione.
    8.  La  giunta  regionale,  sulla  base  delle  norme  vigenti in
materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel
libretto  formativo  del  cittadino  delle qualifiche professionali e
delle  competenze  certificate  in  esito  a  percorsi  formativi  in
apprendistato.
    9.  Le  qualifiche  professionali,  rilasciate in coerenza con il
repertorio  delle  professioni  istituito  ai  sensi dell'Art. 52 del
decreto   legislativo  n.  276/2003,  e  le  competenze  certificate,
conseguite    attraverso   l'apprendistato,   costituiscono   crediti
formativi,  da  riconoscere  secondo le modalita' di cui all'Art. 51,
comma 2,  del decreto legislativo n. 276/2003, per il proseguimento o
il passaggio fra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
    10.  La  giunta  regionale  definisce,  in  collaborazione con le
province,   d'intesa  con  le  parti  sociali  comparativamente  piu'
rappresentative  a livello regionale, tutti i provvedimenti attuativi
della presente legge.