Art. 3.
                       Funzioni delle province

    1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi
regionali  13 aprile  1995,  n.  63  (Disciplina  delle  attivita' di
formazione  e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (di
attuazione   del  decreto  legislativo  n.  112/1998)  e  promuovono,
mediante  opportune  misure, la qualificazione dell'offerta formativa
dell'apprendistato.