Art. 3. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo n. 112/1998) e promuovono, mediante opportune misure, la qualificazione dell'offerta formativa dell'apprendistato.